keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT
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Articolo 20
Informazioni al consumatore
Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che le informazioni sui diritti dei consumatori a norma della presente direttiva e sui mezzi per far rispettare tali diritti siano a disposizione dei consumatori.
Articolo 19
Controllo dell’osservanza
1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano applicate:
a) | enti pubblici o loro rappresentanti; |
b) | organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori; |
c) | associazioni di categoria aventi un legittimo interesse. |
Articolo 20
Informazioni al consumatore
Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che le informazioni sui diritti dei consumatori a norma della presente direttiva e sui mezzi per far rispettare tali diritti siano a disposizione dei consumatori.
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